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LIBERALIZZAZIONI VERE E PRESUNTE
Il Decreto Legge Bersani-Padoa Schioppa-Visco è destinato ad essere ricordato come la manovra sulle liberalizzazioni (il titolo primo), lasciando nell’ombra tutto il resto, che pure introduce importanti novità in materia di interventi infrastrutturali, di sostegno alla famiglia e di spesa pubblica (il titolo secondo), ed in materia fiscale (il titolo terzo).
Si può quindi dire che al Governo è riuscito di rivestire con un unico abito, quello più accattivante, una manovra complessiva che, per il resto (la parte strutturale e fiscale), poteva risultare non particolarmente apprezzabile.
Posto che si governa, oltre che coi provvedimenti concreti, anche coi messaggi, il Governo è riuscito un piccolo capolavoro, quello di convincere l’opinione pubblica di potere fare le liberalizzazioni non realizzate dal governo di centro-destra.
E tutto ciò proprio grazie al fatto che la manovra è stata varata con un inatteso decreto-legge, non preceduto da preventive consultazioni con le categorie, con un impatto emozionale che ne ha moltiplicato la valenza mediatica.
Si è trattato di un colpo magistrale, che ha generato un indubbio successo d’immagine, facendo passare il messaggio di un governo decisionista e liberalizzatore,
Ne è emerso, nell’immaginario collettivo, il seguente quadro d’insieme: il governo è deciso a tutelare il cittadino-consumatore, la liberalizzazione è il metodo prescelto, e la decretazione d’urgenza, anche se criticabile, è solo uno strumento legislativo come un altro; si può contestare lo strumento, ma non è questo che fa la differenza.
Il sottinteso è il seguente: i veri liberali siamo noi che le liberalizzazioni le facciamo davvero, e non quelli che hanno governato cinque anni, parlandone sempre e facendole mai.
Ma, mi chiedo, è tutt’oro quel che luce?
Insomma, quelle della manovra Bersani sono realmente misure liberalizzatici, oppure si tratta per lo più di liberalizzazioni apparenti, al solo fine di “épater les bourgeois”, almeno quelli c.d.”buoni” immaginati dall’on. Bertinotti?
Devo dire che, da liberale d’antan quale sono, qualche dubbio ce l’ho, e mi sembra giusto rifletterci sopra, per cercare di capire dove finisce la sostanza e dove comincia l’apparenza.
1) Le reazioni più rumorose sono state quelle dei taxisti (art. 6) , nei cui confronti la prima versione della manovra sembrava riservare una massiccia dose di liberalizzazione e che poi, a seguito della sollevazione della categoria è stata interamente riscritta,, riducendosi a ben povera cosa.
Per la verità, anche la prima versione era poco meno che acqua fresca, posto che si limitava ad attribuire ai Comuni la possibilità di derogare alla natura individuale della licenza (un solo taxista per un solo taxi).
Bersani aveva invece tentato di introdurre la possibilità del cumulo delle licenze, aprendo la strada alle società di capitali, che avrebbero potuto così acquisire quote crescenti di mercato, ed alla fine costringendo i taxisti a farsi assumere come lavoratori dipendenti.
Resta inspiegabile come tale espediente, comunque destinato a restare nella discrezionalità dei Comuni, possa essere stato gabellato come una reale liberalizzazione del servizio.
Il fatto si è che anche prima del Decreto i Comuni avrebbero ben potuto aumentare il numero dei taxi, adeguando la programmazione delle licenze e sveltendo l’iter dei concorsi.
Se un compito toccava al Governo era quindi quello di indurre i Comuni a fare la loro parte, incentivando finanziariamente quelli disposti ad incrementare il parco-taxi per adeguarlo agli standards europei e penalizzando quelli neghittosi ed inadempienti.
La conclusione della vicenda è comunque emblematica: della norma originaria non è rimasto nulla, e quella definitiva ha praticamente lasciato le cose come stavano, addirittura introducendo una misura di assoluto sapore dirigistico, con l’introduzione di “tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti”..
2) Non meno presunta è la liberalizzazione riguardante le farmacie (art. 5).
Le nuove disposizioni consentono la vendita dei c.d. farmaci da banco in appositi “corner” degli esercizi commerciali, e però con l’obbligatoria presenza di un farmacista abilitato; riduce poi il termine entro il quale l’erede non abilitato è costretto a cedere l’attività ad un farmacista abilitato o ad una società di farmacisti, elimina per gli sconti il limite del venti per cento, ed infine consente alle società di acquisire sino a quattro farmacie nell’ambito della provincia di riferimento ed al singolo farmacista di partecipare a più società.
In pratica, l’ostentata liberalizzazione si traduce in un oggettivo privilegio per la grande distribuzione, l’unica che può impiegare a tempo pieno un farmacista abilitato, ed incentiva la concentrazione del servizio; in entrambi i casi si tratta di misure tutt’altro che liberalizzatrici.
Anche qui, il vantaggio per i consumatori è assolutamente marginale, e meglio si poteva perseguire mettendo subito a concorso le oltre 1.700 farmacie tuttora non assegnate, rimovendo per tutti i farmaci il vincolo agli sconti, ed eliminando le restrizioni all’apertura prefestiva e festiva.
Una vera liberalizzazione sarebbe stata, invece, quella di consentire a ciascun farmacista abilitato di aprire una farmacia, come qualsiasi professionista può aprire uno studio, sia pure coi vincoli nascenti dal collegamento col servizio sanitario nazionale.
3) Qualche spiraglio di apertura del mercato si può invece individuare nelle nuove norme per gli esercenti commerciali (art. 3) e per i panificatori (art. 4).
Per i primi viene rimosso l’obbligo di iscrizione al REC e lo stupido e mai rispettato divieto del consumo “in loco” dei prodotti di gastronomia, e vengono agevolate le vendite promozionali.
Per i panificatori vengono agevolati l’impianto il trasferimento e la trasformazione dei panifici, mentre viene consentito il consumo immediato negli stessi locali, anche questo un divieto assolutamente desueto e da sempre disatteso.
Finalmente una piccola liberalizzazione, di cui godranno insieme consumatori ed esercenti, quelli in atto e quelli potenziali, e forse è per questo che la norma non ha provocato alcuna contestazione.
4) Pressoché inesistenti anche le reazioni di notai (art. 7) ed assicuratori (art.8), i primi giustamente preoccupati della parte fiscale del provvedimento, piuttosto che della difesa della privativa in materia di vendita di veicoli, ed i secondi ben lieti di divenire agenti plurimandatari, offrendo alla clientela un maggiore ventaglio di polizze, e magari scegliendo quella che garantisce la migliore provvigione.
A regime, il vantaggio per i consumatori sarà di qualche decina di euro per ogni trasferimento di auto, mediamente ogni quattro/cinque anni, e tutto da verificare per le assicurazioni.
E quindi, anche qui, acqua fresca o aria fritta!
5) Resta da dire dei professionisti (art. 2), le cui proteste non hanno trovato nel Governo neppure un interlocutore disponibile all’ascolto, se si esclude la timida iniziativa del Ministro Mastella, neppure consultato in sede di elaborazione del Decreto.
L’abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe, pur temperata per i casi di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio e per le procedure ad evidenza pubblica, è forse la misura più clamorosa ma anche più sbagliata, inutile ed addirittura controproducente dell’intera manovra.
Me ne occuperò con particolare riferimento agli avvocati, ma il discorso è estensibile agli altri professionisti, come i presidenti degli Ordini hanno in queste settimane precisato in appositi interventi pubblici.
Chi ha scritto la norma non si è reso conto che la competizione tra i professionisti è assicurata in primo luogo dal loro numero, assolutamente esorbitante rispetto agli standards europei ed alla domanda della società italiana: in Italia ci sono oggi oltre 180.000 avvocati, molti più che in Francia ed in Germania (intorno a 140.000) ed in Spagna (poco più di 40.000), e la situazione non è proporzionalmente diversa per le altre professioni.
Non si può neppure dire che gli Ordini presidino rigidamente le rispettive frontiere, posto che il più severo degli esami di accesso, quello per gli avvocati, promuove ogni anno circa 15.000 nuovi professionisti, ed il vero problema sarebbe semmai quello di renderlo più selettivo.
Quanto alle tariffe, c’è intanto da dire gli onorari fissi non esistono nemmeno, ma sono sempre variabili tra un minimo ed un massimo, in relazione all’importanza ed alla complessità della vicenda, in un rapporto di almeno uno a tre, il che consente una competizione più che ragionevole tra professionalità di pari livello, mentre c’è da chiedersi quale altra merce o servizio, sul mercato, registri variazioni di prezzo così significative.
Quanto ai minimi tariffari, essi rispondono all’esigenza di impedire la “svendita” del servizio sotto costo, in una sorta di “dumping” tariffario, che un liberale sa bene essere pratica censurabile, almeno nel commercio internazionale, perché tende ad alterare artificiosamente il mercato, espellendo gli operatori onesti che non siano disposti a ricorrere a questo trucco.
L’introduzione del “patto di quota lite”, poi, crea una pericolosa commistione di interessi, mettendo il cliente alla mercé del professionista, che è il solo in grado di valutare la bontà della domanda, salvo che il cliente non sia una grande società, nel qual caso sarà il professionista ad essere alla mercé del cliente: nell’un caso, come nell’altro, una prepotenza legalizzata.
La conseguenza pratica sarà, almeno per gli avvocati ma forse anche per gli altri professionisti, la generalizzazione della tariffa oraria, sul modello anglosassone, che è poi l’unica in grado di essere pubblicizzata e raffrontata oggettivamente.
E tuttavia, solo chi non ha mai visto una fattura professionale inglese o americana - in cui ogni respiro viene valutato in proporzione al tempo impiegato, a partire dal professionista sino all’ultimo dei suoi collaboratori - può immaginare che il consumatore possa trarne vantaggio.
Le altre disposizioni in materia di pubblicità professionale e di società professionali palesano infine il tentativo di privilegiare le grandi Law Firm, in cui il ruolo del professionista è destinato a diventare inevitabilmente subordinato rispetto al management.
Assolutamente illiberale appare infine l’adeguamento forzoso dei codici deontologici, che sono la più classica manifestazione del principio liberale di sussidiarietà e che non possono essere eterointegrati dirigisticamente da un legislatore che sia rispettoso delle formazioni intermedie in cui si articola una libera società.
A questo punto possiamo trarre qualche conclusione.
Al di là del primo entusiasmo liberista di Antonio Martino, che però deve essersi presto ricreduto, che di una “presa in giro” si trattasse l’ha subito intuito un liberale come Piero Ostellino (cfr. Corriere della Sera dell’8 luglio).
E tuttavia, dopo il primo impatto, anche i più onesti commentatori di area governativa hanno cominciato a sospettare (come Riccardo Illy, su La Repubblica del 10 agosto) che l’intera manovra sia “più un’operazione di immagine che di sostanza”.
L’impressione è che il minimo comune denominatore sia quello di favorire la concentrazione del lavoro autonomo in un numero relativamente piccolo di grandi operatori (i c.d. big players), fortemente capitalizzati, e di proletarizzare i tantissimi operatori individuali di oggi, inducendoli a diventare lavoratori dipendenti, poco importa se delle grandi società o delle centrali cooperative, che ne hanno subito approfittato..
E così, a me sembra che abbia proprio ragione Massimo Cacciari, quando afferma (cfr. La Repubblica del 9 agosto) che “questa sinistra non sa parlare alla nuova borghesia, fatta di piccoli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e… vede il lavoro soltanto dove diventa un concentrato di massa”.
Per finire, una domanda, forse impertinente: ma non è che le liberalizzazioni, quelle vere, sarebbe meglio lasciarle fare ai liberali?
Enzo Palumbo
La Gazzetta del Sud, 14 agosto 2006
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