PREAMBOLO
Noi, liberali, ci rivolgiamo alle italiane ed agli italiani come noi convinti dell'importanza del metodo e dei comportamenti liberali, perché si uniscano, loro e le loro associazioni, alla Federazione dei Liberali - l'unica in Italia a fare parte dell'Internazionale Liberale e del Partito Europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori (ELDR) - già riunita all'Unione Liberaldemocratica ed ora all'Associazione Nazionale Democratica Liberale.
L'obiettivo che proponiamo è rispondere all'uso strumentale che si va facendo del termine LIBERALE e partecipare responsabilmente al confronto democratico sul come gestire i problemi della convivenza civile, per far valere gli ideali di libertà che furono di Croce, di Giovanni Amendola, di Gobetti, di Einaudi e successivamente di Malagodi e di Gaetano Martino, di Bozzi di Valitutti e di Antonio Baslini.
Art.1 - 1.1. E' costituita in Italia la Federazione dei Liberali ( FdL ); essa è composta da cittadini e da associazioni che si propongono di fare valere e diffondere nella vita politica il principio e il metodo della Libertà, quali supremi regolatori di ogni attività privata e pubblica.
1. 2. La FdL intende raggiungere i propri fini politici e culturali attraverso l'elaborazione e la diffusione dei principi e della mentalità liberali, adottando in ogni caso il metodo della libera discussione. Gli iscritti e gli aderenti alla FdL si impegnano ad attenersi alle decisioni della maggioranza, purché non ledano il principio di libertà.
1. 3. La durata della FdL è stabilita a tempo indeterminato.
1. 4. La sede legale della FdL è in Roma.
1. 5. Alla denominazione della FdL sarà possibile aggiungere ulteriori specificazioni con le convenzioni di cui all'art. 5.
Art. 2 - 2. 1. La FdL fa propri i principi del " Manifesto di Oxford 1947 ", della " Dichiarazione di Oxford 1967 ", dell' " Appello di Roma 1981 " e de "la Cart a di Oxford 1997", approvati dall'Internazionale Liberale, e quelli de " La Società Aperta 1986 " approvati dal Partito Liberale Italiano.
2. 2. La FdL adotta il simbolo della bandiera tricolore rigida sormontata dalla scritta " Liberali " su fondo azzurro con, in caratteri dorati, le stelle dell'Unione Europea.
2. 3. Al simbolo della FdL sarà possibile aggiungere ulteriori specificazioni con le convenzioni di cui all'art. 5.
2. 4. La FdL fa parte dell'Internazionale Liberale e del Partito Europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori.
2. 5. La FdL è il Partito dei Liberali Italiani.
Art. 3 - 3. 1. L'azione politica della FdL si svolge in applicazione del Manifesto Programmatico che viene di volta in volta adottato, nel rispetto dei principi e della mentalità liberali, dal più recente Congresso Nazionale.
Art. 4 - 4. 1. Possono iscriversi alla FdL i cittadini italiani e purché residenti o domiciliati in Italia, anche dell'Unione Europea, che abbiano compiuto i 14 anni di età, che dichiarino la propria accettazione dei principi di cui agli art. li 1 e 2, e che intendano partecipare all'azione politica della FdL risultante dal Manifesto Programmatico di cui all'art. 3.
4. 2. Possono aderire alla FdL Associazioni, Circoli, Clubs che svolgano attività sul territorio italiano con organizzazione, tesseramento e finanziamento autonomi, che comunichino l'elenco dei propri aderenti e dirigenti, che si riconoscano nei principi di cui art. li 1 e 2, e che intendano collaborare all'attuazione del Manifesto Programmatico di cui all'art. 3.
4. 3. Compete alla Giunta Esecutiva la verifica delle comunicazioni fornite dalle Associazioni e Circoli. Al fine di consentire la verifica dell'effettiva consistenza numerica, l'elenco degli aderenti deve essere trasmesso annualmente alla Segreteria Nazionale, almeno un mese prima della celebrazione di ogni Congresso Nazionale.
4. 4. L'iscrizione o l'adesione si intende dichiarata sottoscrivendo apposita richiesta e versando il contributo annuale fissato dalla Giunta Esecutiva distintamente per singoli ed Associazioni.
4. 5. L'iscrizione o l'adesione di cui al comma 4. 4. si intende accettata salvo opposizione avanzata dal corrispondente Comitato locale o, in mancanza, da un iscritto o comunque da un'Associazione già aderente, ed in tal caso decide in ultima istanza il Consiglio Nazionale, secondo il regolamento di cui all'art. 18. 1. .
4. 6. Gli iscritti che versino, in aggiunta al contributo ordinario annuale, un ulteriore contributo di sostegno nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva, sono considerati sostenitori.
4. 7. Per l'elezione degli Organi, nazionali e locali, della FdL sono elettori ed eleggibili tutti gli iscritti e tutti i rappresentanti delle Associazioni aderenti che siano in regola col pagamento del contributo ordinario per l'anno in corso all'atto dell'elezione.
Art. 5 - 5. 1. Le adesioni di Organizzazioni di carattere nazionale ovvero i collegamenti, la federazione o la fusione con le medesime, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate dagli organi rappresentativi della FdL, su mandato della Giunta Esecutiva, alla quale il testo di ogni convenzione deve essere preventivamente sottoposto.
5. 2. Ogni Convenzione, una volta stipulata, deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione immediatamente successiva, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
5. 3. Ogni Convenzione che sia stata ratificata può contenere statuizioni in deroga alle norme funzionali del presente Statuto, ma deve in ogni caso rispettarne i principi informatori.
Art. 6 - 6. 1. In ogni regione ed area subregionale i cittadini e le Associazioni del corrispondente territorio aderenti alla FdL possono riunirsi in assemblea, approvare un Manifesto Programmatico riferito al rispettivo ambito territoriale in coerenza con quello nazionale di cui all'art. 3, e svolgere attività politica per promuoverne l'adozione al corrispondente livello istituzionale. Questa attività avrà organizzazione e finanziamento autonomi.
6. 2. La valutazione della coerenza del Manifesto Programmatico adottato a livello locale rispetto a quello nazionale è effettuata dal Consiglio Nazionale, cui la questione è sottoposta da chi vi abbia interesse, quando si tratti di questioni politiche di rilievo nazionale.
Art. 7 - 7. 1. Sono organi nazionali della FdL :
7. 1. a. il Congresso Nazionale;
7. 1. b. il Consiglio Nazionale;
7. 1. c. la Giunta Esecutiva;
7. 1. d. la Presidenza;
7. 1. e. il Segretario Politico;
7. 1. f. il Tesoriere ed il Co-Tesoriere;
7. 1. g. il Collegio dei Probiviri;
7. 1. h. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 - 8. 1. Il Congresso Nazionale della FdL si tiene di norma ogni anno ed approva il Manifesto Programmatico che stabilisce gli indirizzi, le proposte e le principali iniziative dell'azione politica da applicare fino all'approvazione del Manifesto successivo.
8. 2. Esso è costituito da :
8. 2. a. tutti gli iscritti alla Federazione aventi diritto al voto secondo quanto disposto dalle norme che di volta in volta saranno state approvate dal precedente Congresso;
8. 2. b. da un delegato per ogni quota di 30 iscritti o frazione superiore a 15 delle Associazioni locali di cui all'art. 4. 2. in regola con i contributi di cui all'art. 4. 4. ;
8. 2. c. gli eventuali rappresentanti dalle Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 5. 1. , ai sensi delle rispettive convenzioni.
8. 3. Ciascun congressista ha diritto ad un voto personale e non delegabile: i delegati delle Associazioni Locali possono ricevere deleghe da altri delegati della stessa Associazione, sino alla concorrenza dei delegati spettanti all'Associazione, e comunque in numero non superiore a due.
8. 4. Il Congresso Nazionale, contestualmente all'approvazione del Manifesto Programmatico e su lista ad esso collegata, elegge la Presidenza, il Segretario Politico, il Tesoriere ed il Co-Tesoriere. Esso può inoltre proclamare uno o più Presidenti d'Onore, scegliendoli tra coloro che abbiano particolarmente illustrato i principi liberali.
Art. 9. - 9. 1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo ordinario della FdL; ad esso compete ogni decisione in materia politica e organizzativa nel periodo tra un Congresso Nazionale e l'altro.
9. 2. Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 50 ad un massimo di 100 membri, eletti dal Congresso Nazionale con voto limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità inferiore; essi restano in carica nel periodo compreso tra un Congresso Nazionale e l'altro.
9. 3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché consti che tutti i suoi membri siano stati convocati con almeno sei giorni di preavviso.
9. 4. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario, elegge da uno a tre Vice-Segretari, anche al di fuori del proprio ambito, nella prima riunione immediatamente successiva al Congresso, da tenersi nei trenta giorni dalla sua conclusione.
9. 5. Le persone che assumono gli incarichi di cui agli artt. 8. 4. e 9. 4. fanno parte a pieno diritto del Consiglio Nazionale.
9. 6. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano inoltre, a pieno diritto, i Parlamentari Europei e Nazionali ed i Consiglieri Regionali iscritti alla FdL ed i membri della Giunta Esecutiva che non ne facciano già parte ad altro titolo.
9. 7. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri della Presidenza e/o il Segretario Politico e/o il Tesoriere e/o il Co-Tesoriere; in questo caso, come anche in qualsiasi caso di vacanza, procede alla sostituzione a maggioranza semplice dei votanti; con la stessa maggioranza semplice, su proposta del Segretario Politico, revoca e/o sostituisce i Vice Segretari.
Art. 10 - 10. 1. La Giunta Esecutiva è costituita da:
10. 1. a. la Presidenza;
10. 1. b. il Segretario Politico;
10. 1. c. i Vice Segretari;
10. 1. d. il Tesoriere ed il Co-Tesoriere;
10. 1. e. da 12 a 24 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, anche al di fuori del proprio ambito, nella prima riunione successiva al Congresso, entro trenta giorni dalla sua conclusione, con voto limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità inferiore.
10. 2. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano inoltre, senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e di proporre documenti, i Parlamentari Europei e Nazionali ed i Consiglieri Regionali, iscritti alla FdL, che siano stati invitati dal Segretario Politico.
10. 3. La Giunta Esecutiva è competente su tutte le materie devolute dal Consiglio Nazionale, nel periodo tra una riunione e l'altra del Consiglio stesso.
10. 4. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché consti che tutti i suoi membri siano stati convocati con almeno due giorni di preavviso.
Art. 11 - 11. 1. La Presidenza della FdL è costituita da:
11. 1. a. il Presidente;
11. 1. b. da uno a tre Vice Presidenti;
11. 1. c. il Comitato di Presidenza;
11. 2. La Presidenza è l'organo collegiale di garanzia dei diritti e delle libertà di iscritti ed aderenti alla FdL; essa esercita collegialmente le funzioni di Ufficio di Presidenza provvisorio all'apertura di ogni Congresso Nazionale e le funzioni di Presidenza del Consiglio Nazionale; nomina il Tesoriere provvisorio nel caso previsto dall'art. 16. 4.
11. 3. Il Presidente rappresenta l'unità della FdL; convoca e dirige le riunioni della Presidenza; presiede le riunioni della Giunta Esecutiva; salvo quanto previsto per il Tesoriere dall'art. 13. 1. , ha la rappresentanza legale della FdL anche dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale della Repubblica e dell'Unione Europea.
11. 4. I Vice-Presidenti collaborano col Presidente nello svolgimento dei suoi compiti; svolgono a turno le sue funzioni in caso di assenza, impedimento o dimissioni.
11. 5. Il Comitato di Presidenza è composto da non più di 5 membri; esso collabora col Presidente e coi Vice-Presidenti nella soluzione di ogni questione di loro competenza; assieme a loro esercita le funzioni di organo di appello rispetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di diritti e libertà di iscritti ed aderenti.
Art. 12 - 12. 1. Il Segretario Politico promuove e dirige l'attività politica ed organizzativa della FdL, e ne risponde al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale ed alla Giunta Esecutiva.
12. 2. Egli convoca, sentito il Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale, e, previa deliberazione di questo, il Congresso Nazionale.
12. 3. I Vice-Segretari collaborano col Segretario nell'espletamento delle sue funzioni in base alle deleghe da lui affidate a ciascuno di essi.
Art. 13 - 13. 1. Il Tesoriere ha l'esclusiva responsabilità delle entrate, delle spese e del patrimonio della FdL. Pertanto egli è titolare esclusivo dei poteri di firma sia su tutti gli ordinativi di entrata di competenza FdL, sia su tutti i conti alla stessa intestati; tutti gli impegni ed i contratti devono essere da lui sottoscritti o autorizzati; a tal fine, e limitatamente a tale ambito, egli ha la rappresentanza legale della FdL.
13. 2. Il Co-Tesoriere collabora col Tesoriere nell'espletamento dei suoi compiti; lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni o sfiducia, sino ad eventuale sostituzione.
13. 3. Il Tesoriere relaziona sulla situazione finanziaria della FdL in occasione di ogni riunione del Consiglio Nazionale.
13. 4. Il Congresso Nazionale ha facoltà di stabilire, allatto dellelezione del Tesoriere e del Co-Tesoriere, che le funzioni di Tesoreria debbano essere da loro esercitate, in tutto o in parte, congiuntamente.
Art. 14 - 14. 1. La Giunta Esecutiva può costituire, anche al di fuori del proprio ambito, un Comitato Finanziario composto da soci sostenitori, che affianchi il Tesoriere ed il Co-Tesoriere nell'espletamento dei loro compiti; può inoltre nominare Incaricati Nazionali per particolari settori di attività.
14. 2. I membri del Comitato Finanziario e gli Incaricati Nazionali partecipano, senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e di proporre documenti, alle riunioni del Consiglio Nazionale, e, se invitati, della Giunta Esecutiva.
Art. 15 - 15. 1. L'attività politica organizzativa ed elettorale, anche in coalizione, della FdL in ambito locale è devoluta ai relativi Comitati Regionali e Sub-Regionali: tali Comitati si strutturano similmente agli organi nazionali, sulla base di regolamenti approvati dalle rispettive assemblee.
15. 2. Le assemblee convocate per l'approvazione dei regolamenti dei Comitati Regionali sono composte dai delegati delle Associazioni presenti nella regione che hanno partecipato al precedente Congresso Nazionale, dagli eventuali rappresentanti di cui all'art. 8. 2. c. afferenti alle strutture regionali delle relative Organizzazioni, e da tutti gli iscritti alla FdL che, all'atto dell'iscrizione o del suo rinnovo, abbiano dichiarato di risiedere nella regione e siano in regola coi contributi.
15. 3. Le assemblee convocate per l'approvazione dei regolamenti dei Comitati Sub-Regionali sono formate da tutti gli iscritti alla FdL del rispettivo ambito territoriale in regola coi contributi.
15. 4. In ogni caso, ove la legge preveda per un dato tipo di elezione forme di computo dei voti che colleghino più ambiti territoriali, le definitive modalità dell'attività di cui al primo comma saranno decise dall'organo corrispondente all'ambito territoriale più ampio che includa tutti gli altri compresi nel computo.
15. 5. Attuando le decisioni di cui al primo ed al quarto comma, resta comunque disposto:
15. 5. a. che l'uso del solo simbolo di cui all'art. 2. 2. comporta l'obbligo, da parte della lista che lo usa, di adottare il Manifesto Programmatico di cui all'art. 3. 1. e, se esistente, di cui all'art. 6. 1. .
15. 5. b. che l'uso del simbolo di cui all'art. 2. 2. insieme ad altri comporta l'obbligo, da parte della lista che lo usa, di adottare un programma compatibile con il Manifesto Programmatico di cui all'art. 3. 1. e, se esistente, di cui all'art. 6. 1. .
Art. 16 - 16. 1. Il bilancio nazionale della Federazione comprende in entrata, e deve rendere trasparenti ed accertabili, i contributi di iscritti, aderenti e sostenitori, le erogazioni di persone fisiche e giuridiche a qualsiasi titolo ricevute, i rimborsi ed i contributi pubblici spettanti per legge.
16. 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere presenta all'approvazione del Consiglio Nazionale un progetto di bilancio finanziario preventivo in termini di competenza e un prospetto della situazione patrimoniale prevista per l'anno successivo; il bilancio preventivo deve essere in pareggio.
16. 3. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio finanziario consuntivo e la situazione patrimoniale al 31 dicembre precedente.
16. 4. L'inosservanza di quanto prescritto ai comma 16. 1., 16. 2. e 16. 3., come anche la presentazione di un consuntivo in disavanzo a causa di uscite eccedenti oltre il 5% rispetto a quelle del corrispondente preventivo, comporta la decadenza del Tesoriere e del Co-Tesoriere dalla carica. Il Consiglio Nazionale provvede alla loro sostituzione; nel frattempo la Presidenza della FdL nomina un Tesoriere provvisorio, al quale il Tesoriere ed il Co-Tesoriere decaduti dovranno rendere il conto ed effettuare le consegne.
Art. 17 - 17. 1. Le decisioni inerenti l'attività degli eletti, che siano iscritti alla FdL, negli organi istituzionali sono di competenza degli stessi eletti, previa consultazione con gli organi della FdL del corrispondente territorio; gli eletti non possono comunque ricevere alcun mandato vincolante.
Art. 18 - 18. 1. Ulteriori norme funzionali ed operative in tema di iscrizioni, adesioni, rinnovi, recessi ed ambiti locali sono contenute nel regolamento generale allegato al presente Statuto.
18. 2. La modifica delle norme regolamentari e/o la determinazione di ulteriori norme funzionali ed operative è demandata al Consiglio Nazionale, che delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
Art. 19 - 19. 1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale interno della FdL ed esplica le funzioni di Collegio Arbitrale per le relative controversie.
19. 2. Esso è composto da nove membri, scelti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, e che abbiano almeno quaranta anni di età; esso decide con la presenza di almeno sei membri, e col voto favorevole di almeno cinque.
19. 3. E' eletto dal Congresso Nazionale con voto limitato a non più di due membri.
19. 4. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito della FdL.
19. 5. Il Collegio dei Probiviri delibera sull'esclusione di iscritti ed aderenti, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi della FdL, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica.
19. 6. Con le presenze e con la maggioranza di cui all'art. 19. 2. il Collegio dei Probiviri adotta il regolamento per il contenzioso, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti.
19. 7. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di diritti e libertà di iscritti ed aderenti si può proporre appello, entro 8 giorni dalla comunicazione, alla Presidenza della FdL, che decide definitivamente nei trenta giorni successivi.
Art. 20 - 20. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale, anche al di fuori del proprio ambito, tra persone che abbiano particolare competenza in materia amministrativa, contabile o giuridica.
Art. 21 - 21. 1. Gli iscritti, aventi un'età tra i 14 ed i 27 anni compresi, fanno inoltre parte del Movimento Giovanile che disciplina la propria attività con apposito regolamento, che dovrà essere sottoposto al Consiglio Nazionale per la ratifica.
21. 2. Il regolamento, una volta ratificato, farà parte integrante del presente Statuto e potrà essere modificato dal Congresso della FdL soltanto su proposta degli organi competenti del Movimento Giovanile.
Art. 22 - 22. 1. In caso di scioglimento della FdL, deliberato dal Congresso Nazionale col voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, il residuo attivo della liquidazione sarà devoluto secondo le deliberazioni del Congresso Nazionale, cui compete anche la nomina dei liquidatori.
Art. 23 - 23. 1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Congresso Nazionale, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, col voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
Art. 24 - 24. 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in genere, e del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato quanto al Collegio dei Probiviri.
24. 2. Per le norme di procedura e di votazione si fa riferimento al regolamento del Senato della Repubblica.
NORME TRANSITORIE FINO AL VIII CONGRESSO
Art. 1 - 1.1. - Al VII Congresso Nazionale avranno diritto di partecipare e di votare, purché si siano fatti registrare come congressisti ed abbiano corrisposto la relativa quota di partecipazione: a. tutti gli iscritti alla FdL che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2003 almeno entro il 5 settembre 2005 , che siano in regola con la quota 2005 ; b. tutti gli iscritti alla FdL nell'anno 2004 che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2004 almeno entro il 5 settembre 2005; c. tutti gli iscritti alla FdL nell'anno 2005 che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2005 almeno entro il 5 settembre 2005; d. coloro che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2005 prima di partecipare ai lavori congressuali; e. i delegati delle Associazioni locali di cui all’art. 4.2 dello Statuto in regola con il pagamento della quota di adesione Associativa per il 2005, che siano stati eletti ai sensi dell’art. 8.2 b ; f. i rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 5.1 dello Statuto, designati ai sensi delle rispettive Convenzioni.
Art. 2 - 2.1 - Il VII Congresso ha la facoltà di deliberare - facoltà esercitabile con una maggioranza dei due terzi dei votanti - che, in deroga agli articoli 7, 8.4, 9 eccetto il paragrafo 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 e fino al VIII Congresso, vengano costituiti uno o più organismi in tutto o in parte sostitutivi o aggiuntivi di quelli previsti dai medesimi articoli derogati.
2.2 - A pena di nullità, la delibera dovrà espressamente indicare quali articoli derogare in tutto o in parte, quali organismi sopprimere o delimitare e quali nuovi organismi costituire, insieme specificando la composizione e i modi di nomina di ognuno di essi nonché la ripartizione tra di loro di tutte le funzioni ricomprese nei medesimi articoli derogati o di altre funzioni che la delibera ritenesse opportuno affidare.
Art. 3 - 3.1- Su mandato del Consiglio Nazionale o dell'organo esercitante le sue funzioni, la data e la sede definitivi di svolgimento del VIII Congresso Nazionale verranno stabiliti dalla Giunta Esecutiva, o dall'organo esercitante le sue funzioni, unitamente alla fissazione dell’ordine del giorno del VIII Congresso e della quota di partecipazione di ciascun membro del Congresso medesimo.
Art 4 - 4.1 In deroga all'art. 4.7 tutte le persone elette o nominate negli organi della Federazione che non siano già in regola con l'iscrizione e/o col pagamento del contributo ordinario per il 2005, dovranno provvedervi entro un mese dall'elezione o dalla nomina; entro lo stesso termine dovranno assumere la qualifica di soci sostenitori in regola col contributo di sostegno ai sensi dell'art. 4.6.
4.2. Per gli iscritti al Movimento Giovanile il contributo di sostegno potrà essere stabilito in misura ridotta con deliberazione della Giunta Esecutiva o dell'organo esercitante le sue funzioni.
4.3 Gli eletti che non ottemperino a quanto sopra nel predetto termine decadono dalla carica.
Art. 5. -5.1 Al VIII Congresso Nazionale avranno diritto di partecipare e di votare, purché si siano fatti registrare come congressisti prima dell’apertura del Congresso ed abbiano corrisposto la relativa quota di partecipazione: a. tutti gli iscritti alla FdL alla data del 30 giugno 2006 che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2006 almeno quindici giorni prima della data di inizio del VIII Congresso Nazionale; b. tutti gli iscritti alla FdL successivamente alla data del 30 giugno 2006 che abbiano pagato la quota di iscrizione individuale per il 2006 almeno sessanta giorni prima della data di inizio del VIII Congresso Nazionale; c. i delegati delle Associazioni locali di cui all’art. 4.2 dello Statuto in regola con il pagamento della quota di adesione Associativa per il 2006, che siano stati eletti ai sensi dell’art. 8.2 b, che si facciano registrare come congressisti e che abbiano corrisposto la quota individuale di partecipazione congressuale ; d. i rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 5.1 dello Statuto, designati ai sensi delle rispettive Convenzioni.
Art. 6. - 6.1. Le presenti norme transitorie sono in vigore a partire dall'approvazione da parte del Congresso Nazionale FdL del 5.11.2005 .
DELIBERA DI RISTRUTTURAZIONE
Il 7° Congresso Nazionale della Federazione dei Liberali riunito in Firenze il 5 novembre 2005,
in applicazione dell'art.2 delle Norme Transitorie dello Statuto, delibera che dalla odierna e fino al'VIII Congresso Nazionale FdL:
1) gli organi elencati alle lettere 7.1.b, 7.1.c,7.1.d,7.1.e,7.1.f dello Statuto, sono sostituiti dalla Direzione Operativa Straordinaria e gli organi elencati alle lettere 7.1.g,7.1.h, dal Collegio di Controllo Straordinario;
2) in deroga al primo periodo dell'art.8.4, il 7° Congresso Nazionale, contestualmente all'approvazione del Manifesto Programmatico e su lista ad esso collegata, elegge la Direzione Operativa Straordinaria, indicando all'interno di questa la persona che avrà la rappresentanza legale della FdL ad ogni effetto (eccetto quelli dell'art.13.1 dello Statuto), la persona o le persone incaricate di realizzare le decisioni della stessa Direzione Operativa Straordinaria, la persona o le persone incaricate dei compiti di tesoreria .
3) In deroga agli articoli 9.1, 9.2, 10.1,10.2, 10.3, la Direzione Operativa Straordinaria svolge le funzioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, è composta del numero di persone stabilito all'atto dell'elezione e comunque non meno di venti, può autoregolamentarsi e darsi strutture organizzative, ha la facoltà di cooptare altri componenti nel suo seno, procede alla sostituzione in caso di vacanza in un incarico, delibera la convocazione del Congresso Nazionale; non si applicano gli articoli 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 dello Statuto.
4) In deroga all'art. 11 e 12.2, il rappresentante legale della FdL svolge le funzioni del Presidente, provvede alla convocazione del Congresso Nazionale deliberata dalla Direzione Operativa e, unitamente alle altre persone eventualmente indicate dalla Direzione Operativa Straordinaria, svolge le funzioni dell'Ufficio di Presidenza .
5) In deroga all'art. 12, la persona o le persone incaricate di realizzare le decisioni della Direzione Operativa Straordinaria, svolgono le funzioni attribuite al Segretario Politico e ai vice-segretari di cui agli art.12.1 e 12.3, provvedono alla convocazione della Direzione Operativa Straordinaria sentito il rappresentante legale FdL.
6) in deroga all'art.13, la persona o le persone incaricate dei compiti di tesoreria esercitano le loro funzioni congiuntamente se più d'una – ma, se lo ritengono, anche a firma disgiunta per quanto attiene la gestione dei conti bancari e postali - ed hanno le attribuzioni tutte di cui all'art.13.1.
7) resta immutato l'art.14 salvo l'intendersi riferite ai nuovi organismi le attribuzioni concernenti gli organi sostituiti durante questo periodo .
8) in deroga all'art.16.4 che viene sospeso, la persona o le persone incaricate dei compiti di tesoreria svolgono le loro funzioni nei termini che la Direzione Operativa Straordinaria loro attribuisce anche in deroga agli art.16.2 e 16.3 .
9) in deroga agli art. 19 e 20 che sono sospesi, il Collegio di Controllo Straordinario svolge le funzioni di Collegio dei Probi Viri e di Collegio di Revisori dei Conti, viene nominato dal Congresso Nazionale, ha facoltà di autoregolamentazione e di auto organizzazione anche ai fini di quanto disposto della legislazione sui rimborsi e contributi elettorali.