Regolamento Generale



Art. 1 - 1.1 Chi - riconoscendosi nei principi informatori della Federazione dei Liberali e volendo partecipare alla sua azione politica - intende iscriversi alla Federazione, deve sottoscrivere apposita richiesta compilata su modulo a tal fine predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Federazione.

1.2. Nel modulo devono essere evidenziati:

1.2.a. i dati anagrafici di chi chiede l'iscrizione, domicilio e professione;

1.2.b. i partiti, sindacati, movimenti, associazioni cui si è stati o si è eventualmente iscritti;

1.2.c. gli eventuali incarichi rivestiti in tali organizzazioni;

1.2.d. le eventuali cariche pubbliche ricoperte;

1.2.e. la dichiarazione di effettuata rimessa del contributo annuo di cui all'art.4.4 dello Statuto tramite versamento sul c/c postale o bancario della Federazione, oppure tramite carta di credito o mediante vaglia o assegno bancario in favore della Federazione.

1.3. La richiesta deve essere inoltrata per raccomandata con a.r., o per fax con ricevuta di conferma, o personalmente consegnata contro ricevuta, alla Sede Centrale della Federazione, e deve esservi allegato , anche in fotocopia, il documento comprovante la rimessa di cui infra sub 1.2.e.

1.4 Producono gli stessi effetti anche le richieste formulate con modalità diverse purchè risultino esplicite l'adesione ai principi della Federazione e la volontà di partecipare alla sua azione politica, e ferma comunque restando la necessità della rimessa del contributo annuo come previsto infra sub1.2.e.

1.5 Nel caso di cui al comma precedente, la Sede Centrale della Federazione trasmetterà tempestivamente al richiedente il modulo di cui infra sub1.1 per la raccolta dei dati di cui infra sub1.2; il richiedente è tenuto a restituire il modulo, debitamente compilato, e sino alla restituzione gli effetti dell'iscrizione restano sospesi.


Art. 2 - 2.1. L'associazione, circolo, club etc. che intende aderire alla Federazione dei Liberali deve formulare apposita richiesta scritta, a firma del suo legale rappresentante, previa deliberazione dell'organo competente secondo il rispettivo Statuto.

2.2. La deliberazione di adesione deve contenere l'espressa dichiarazione di riconoscersi nei principi della Federazione e di

volere collaborare all'attuazione del suo manifesto programmatico.

2.3. Alla richiesta devono essere allegati:

2.3.a. l'atto costitutivo e lo Statuto dell'organizzazione;

2.3.b. la copia della deliberazione di adesione, certificata autentica dal legale rappresentante dell'organizzazione ;

2.3.c. l'elenco degli aderenti, con relativi dati anagrafici, domicili e professioni ;

2.3.d. l' elenco dei dirigenti, coi relativi incarichi ricoperti nell'ambito dell'organizzazione e con l'indicazione dei dati di cui infra sub1.2.a.b.c.d.;

2.3.e. l'originale o la copia del titolo di accredito a favore della Federazione - con le modalità di cui infra sub1.2.e - del contributo annuo fissato dalla Giunta Esecutiva.

2.4. La richiesta di adesione deve essere inoltrata per raccomandata con a.r., o per fax con ricevuta di conferma, o personalmente consegnata contro ricevuta, alla Sede Centrale della Federazione.


Art.3 - 3.1. Entro il giorno quindici di ogni mese, la Sede Centrale della Federazione trasmette ad ogni Comitato locale costituito gli elenchi delle richieste di iscrizione e/o adesione, pervenute durante il mese precedente, relative all'ambito territoriale di competenza del Comitato stesso; in mancanza di un Comitato Locale costituito, gli elenchi vengono trasmessi a ciascuno degli iscritti residenti nell'ambito provinciale interessato, ed a ciascuna delle associazioni aderenti nel medesimo ambito.

3.2. I destinatari della comunicazione di cui sopra, ed il Segretario Politico in ogni caso, possono opporsi all'iscrizione e/o all'adesione nei successivi 15 giorni , con atto indirizzato alla Giunta Esecutiva della Federazione ed alla persona o organizzazione richiedente.

3.3 In pendenza del termine per l'opposizione, e finchè questa eventualmente non intervenga, chi ha chiesto l'iscrizione o l'adesione potrà partecipare a pieno titolo alle riunioni del corrispondente territorio di cui infra sub 6.1, purchè nessuno degli altri iscritti o aderenti presenti sollevi eccezioni in proposito; gli effetti dell'iscrizione o adesione si producono automaticamente allo scadere del termine per l'opposizione, ove questa non sia nel frattempo intervenuta.

3.4. Sull'opposizione decide in prima istanza la Giunta Esecutiva nella sua prima riunione immediamente successiva, ed in seconda ed ultima istanza il Consiglio Nazionale, anch'esso nella sua prima riunione immediatamente successiva all'impugnazione.

3.5. Fino alla decisione della Giunta esecutiva investita dell'opposizione gli effetti dell'iscrizione o adesione restano sospesi.

3.6. La decisione della Giunta Esecutiva è immediatamente produttiva di effetti, ma può essere impugnata dal soccombente, entro 15 giorni dalla comunicazione, dinanzi al Consiglio Nazionale, che decide in ultima istanza, dandone immediata notizia agli interessati.

3.7 Nel caso in cui risulti, anche successivamente, l'iscrizione o l'adesione in corso ad altro partito o movimento politico, come anche nel caso di pregressa iscrizione con ruoli di rappresentanza pubblica, la Giunta Esecutiva può proporre, in ogni tempo, dandone notizia a tutti gli interessati, opposizione all'iscrizione o adesione su cui deciderà in unica istanza il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione immediatamente successiva.

3.8 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo vanno effettuate per raccomandata con a.r., o per fax con ricevuta di conferma, o personalmente contro ricevuta.



Art. 4 - 4.1. L'iscrizione e l'adesione s'intendono rinnovate automaticamente di anno in anno col solo versamento del relativo contributo, nella misura, nel termine e con le modalità che vengono fissate dalla Giunta Esecutiva, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno ed a valere per l'anno successivo.

4.2. Il pagamento del contributo annuo costituisce dichiarazione di rinnovata adesione ai principi informatori della Federazione e al suo manifesto programmatico.

4.3 Per esercitare il diritto di voto in qualsiasi riunione collegiale, nazionale o locale, l'iscritto e/o l'aderente devono avere previamente pagato il contributo relativo all'anno in corso con le modalità di cui infra sub 1.2.e..


Art.5 - 5.1 La qualità di iscritto o di aderente si perde:

5.1.a. per dimissione o rinunzia, di cui prende atto la Giunta Esecutiva nella sua prima riunione immediatamente successiva;

5.1.b per morosità nel pagamento del contributo annuo, che viene dichiarata dalla Giunta Esecutiva, nella prima riunione immediatamente successiva al suo verificarsi;

5.1.c per esclusione - causata dal venir meno dei requisiti di

ammissione , da incompatibilità rispetto ai principi informatori

della Federazione ed al suo manifesto programmatico o da indegnità

politica e/o morale - su cui decide il Collegio dei Probiviri.


Art.6 - 6.1 In ogni ambito territoriale locale politico o amministrativo omogeneo (regione, provincia, collegio elettorale, comune, quartiere), in cui vi siano almeno 1O iscritti può essere costituito un Comitato Locale.

6.2 L'assemblea locale, costituita nel rispetto dell'art.6.1. dello Statuto, delibera validamente quale che sia il numero dei presenti, purchè consti che tutti gli iscritti e tutte le associazioni aderenti in quell'ambito siano stati invitati con almeno cinque giorni di preavviso; ad ogni assemblea locale partecipa, in rappresentanza delle associazioni aderenti, un delegato per ogni dieci iscritti all'associazione stessa, la cui designazione spetta agli organi competenti secondo il rispettivo Statuto.

6.3. Ove in un ambito territoriale non si sia costituito il relativo Comitato Locale, il Comitato Regionale competente può provvedere alla nomina di un commissario ad acta, che nel frattempo esplica la funzione di unico organo rappresentativo locale nel rispettivo ambito; in mancanza o nell'inerzia del Comitato Regionale, può provvedere la Giunta Esecutiva Nazionale.

6.4. Il Commissario deve comunque convocare l'assemblea territoriale in questione entro 60 giorni dalla sua nomina; in mancanza, decade dall'incarico e si provvede come infra sub 7.4.

6.5. Ogni Comitato Locale funziona con organizzazione e finanziamento autonomi, ed elegge almeno un segretario politico responsabile.

6.6 I segretari politici e comunque gli organi dei Comitati Locali rappresentano politicamente la Federazione nei rispettivi ambiti e rispondono della loro opera agli organi collegiali che li hanno eletti.

6.7 Per ogni elezione, qualora non sia stato costituito il Comitato Locale competente per ambito ai sensi dell'art 15.1 dello Statuto, ogni potere in materia elettorale spetta al Comitato Provinciale se l'elezione concerne un comune o un collegio elettorale compreso, anche se solo in prevalenza, nella provincia, ovvero al Comitato Regionale se l'elezione concerne altri livelli o se il Comitato Provinciale non risulti costituito.



Art. 7 - 7.1 Ai sensi dell'art 6.2 dello Statuto, il Consiglio Nazionale, su iniziativa di un Comitato Locale o di un altro Organo Nazionale della Federazione, può valutare un Manifesto Programmatico locale, ovvero i comportamenti politici degli organi locali, non coerenti con il Manifesto Nazionale della Federazione; in tal caso, il Consiglio Nazionale dichiara sciolto il Comitato Locale, e si provvede come infra sub 6.3.

7.2 In caso di urgenza, la valutazione di cui sopra potrà essere fatta dalla Giunta Esecutiva, che dovrà sottoporla per la ratifica al Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni.

7.3 Gli organi commissariali o straordinari eventualmente nominati restano in carica per non più di tre mesi, dopo di che decadono e non possono essere sostituiti.

7.4. In ogni caso di decadenza del commissario o dell'organo straordinario, l'assemblea locale per la ricostituzione del Comitato Locale può essere convocata da qualsiasi iscritto che si renda parte più diligente, col rispetto del preavviso e delle modalità di cui infra sub 6.2.


Art.8 - 8.1 L'organizzazione, il funzionamento, ed il finanziamento di ogni associazione, circolo, club, locale o nazionale, aderente alla Federazione sono regolati dai rispettivi Statuti, senza possibilità di ingerenza degli organi locali o nazionali della Federazione.

8.2 Le organizzazioni locali eleggono i loro delegati al Congresso Nazionale della Federazione ai sensi dell'art. 8.2.b. dello statuto.



Art.9 - 9.1 Il presente regolamento é stato emanato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente e con esso coordinato.