La Corte di Strasburgo e la politica turca
L'ESCLUSIONE DEGLI ISLAMICI


di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

 La presenza di un forte, ma "inesistente" partito islamico costituisce una delle maggiori complicanze della precaria salute politica turca. Dopo aver abolito la teocrazia ottomana, Mustafa Kemal eliminò la religione di Stato islamica e, nel 1937, ottenne il riconoscimento costituzionale della laicità come principio fondamentale dello Stato. Il revival religioso della seconda metà del Novecento spinse però alcuni partiti a fare appello ai sentimenti islamici della popolazione e a dar vita a veri e propri movimenti politici religiosi. Almeno cinque se ne sono susseguiti dal ’71, tutti sciolti manu militari o dalla Corte costituzionale. Ultimo il Fazilet ("Partito della virtù") nel 2001, ma più noto ed importante il Refah ("della prosperità"), fondato nel ’83, che ottenne il 22% dei voti alle politiche del ’95 e il 35% alle amministrative del ’96, costituì un governo di coalizione guidato dal suo leader Erbakan, ma venne sciolto dalla Corte nel ’98, in quanto "centro di attività contraria alla laicità". Un principio costituzionale giudicato immodificabile, base della rivoluzione e del passaggio dall’ ouma (comunità religiosa) all’unità nazionale, fondamento della democrazia. Democrazia che è l’antitesi della legge islamica.

Accusati dal governo di voler sostituire l’ordine democratico con un sistema fondato sul diritto religioso, il Refah, come il Fazilet, non sono più fra le forze politiche che si confronteranno nelle prossime elezioni. Non è imminente, infatti, il riesame da parte della Camera grande della Corte europea dei diritti dell’uomo della sentenza pronunciata nel luglio 2001 dalla III sezione dello stesso tribunale, che ha confermato, respingendo il ricorso del Refah, la decisione dei giudici costituzionali turchi. Sentenza che va ben al di là dello stesso caso in esame ed investe, grazie ai richiami alla Convenzione nel diritto comunitario, lo stesso ordinamento dei Paesi dell’Unione Europea. La Corte di Strasburgo, infatti, ha escluso che lo scioglimento del Refah abbia violato le disposizioni della Convenzione sulla libertà di associazione, di religione e di espressione, assumendo che i comportamenti dei principali esponenti di tale partito dimostrano la volontà di restaurare il sistema multi-giuridico ottomano che discrimina in base alla religione professata, di ripristinare la legge islamica anche come diritto comune, di non escludere la forza (guerra santa) come strumento politico e di eliminare ogni distinzione tra ordine politico e ordine religioso.

Tenendo conto, inoltre, dell’importanza della laicità per la democrazia turca, la Corte ha ritenuto che con lo scioglimento del partito islamico si siano legittimamente perseguite alcune finalità previste dalla convenzione, come limiti all’esercizio dei diritti, e si sia risposto ad una necessità sociale "imperativa" con una misura proporzionata allo scopo. Lo Stato democratico, in quanto garante dei diritti, non può in alcun caso obbligare le persone ad ubbidire a regole imposte dalle confessioni. L’introduzione di diritti confessionali obbliganti sarebbe, quindi, difficilmente compatibile con i fondamenti della democrazia quali si deducono dall’insieme della Convenzione sui diritti dell’uomo: caso emblematico, il velo islamico. Sciogliere un partito politico, vietando anche ai suoi dirigenti di avere responsabilità pubbliche, quando il suo progetto abbia tali finalità, può quindi essere misura grave ma giustificata per consolidare lo Stato democratico di diritto. La sentenza di Strasburgo, se confermata (il Refah ha infatti presentato ricorso) non potrà quindi in futuro non essere presa in considerazione per situazioni parallele che si dovessero verificare in altri paesi dell’Unione Europea.

 Corriere della Sera, 11 agosto 2002


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